Articolo 253 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Distruzione o sabotaggio di opere militari

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di una fattispecie speciale di danneggiamento (v.653) , dal quale si differenzia in quanto l'oggetto materiale delle condotte alternative di distruzione e sabotaggio è tassativamente rappresentato da mezzi od opere militari o comunque adibite al servizio delle Forze Armate.

(2) Si tratta di due aggravanti ad effetto speciale per le qual in origine era prevista la pena di morte, ora abrogata e sostituita con l'ergastolo (v.17).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 3744/1992