Articolo 257 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Spionaggio politico o militare

Dispositivo

Note

(1) Per quanto attiene all’elemento psicologico, è richiesto il dolo specifico, ossia lo scopo di spionaggio, lo scopo di avvalersi della notizia procacciata per rivelarla a fini politici o militari.

(2) Si tratta di due aggravanti ad effetto speciale per le quali in origine era prevista la pena di morte, ora abrogata e sostituita con l'ergastolo (v.17).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 25002/2022

2Cass. pen. n. 13649/2021

3Cass. pen. n. 188/1966