Articolo 258 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione

Dispositivo

Note

(1) L'attività di spionaggio riguarda qui le notizie cosiddette riservate ovvero quelle notizie che, pur non essendo coperte dal segreto di Stato, non possono comunque, nell’interesse dello Stato essere divulgate.

(2) Si tratta di due aggravanti ad effetto speciale per le qual in origine era prevista la pena di morte, ora abrogata e sostituita con l'ergastolo (v.17).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 4240/1982