Articolo 265 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Disfattismo politico

Dispositivo

Note

(1) La condotta, che si considera criminosa solo se compiuta al tempo di guerra o in caso di imminente pericolo della stessa, consiste alternativamente nel diffondere o comunicare notizie false in grado di creare nella coscienza collettiva una sensazione di pericolo o di sfiducia. Non si tratta dunque di idee e i convincimenti di carattere privato, né frasi consistenti in meri apprezzamenti personali.

(2) La dottrina prevalente ritiene che il nocumento all'interesse nazionale sia da considerarsi quale elemento essenziale del reato, relativo all'evento. Tuttavia altri propendono per ritenerlo una condizione oggettiva di punibilità di carattere intrinseco, in quanto relativa ad un'offesa allo stesso bene giuridico protetto dalla norma.

(3) Il comma secondo prevede due diverse circostanze aggravanti speciali, che si giustificano rispettivamente in ragione del particolare allarme che crea la diffusione di notizie o voci realizzata attraverso mezzi idonei a rivolgersi a più persone contemporaneamente o in presenza di un accordo con lo straniero.