Articolo 266 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Istigazione di militari a disobbedire alle leggi

Dispositivo

Note

(1) Il reato in esame prevede due condotte alternative. Viene infatti incriminata sia l'istigazione o violazione sia l'apologia. Data la loro genericità della fattispecie, sono state oggetto di forti critiche, la Corte Costituzionale però ha ritenuto costituzionalmente legittima la norma, ritenendola sufficientemente determinata e non limitante l'esercizio delle libertà politiche e del diritto di manifestazione del pensiero.Per quanto attiene alla prima condotta si ricordi che con sentenza 21 marzo 1989, n. 139 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo tale articolo nella parte in cui non prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione.

(2) Si deve intendere per luogo aperto al pubblico quello in cui un numero indeterminato di persone può confluire, seguendo determinate modalità. Quindi è ravvisato il reato in esame nel fatto di chi, all'ingresso di una caserma, distribuisce ai militari dei volantini che puntualizzano la connotazione antidemocratica dell'Esercito.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 18621/2016

2Cass. pen. n. 44789/2010

3Cass. pen. n. 7979/1992

4Cass. pen. n. 10428/1989