Articolo 268 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Parificazione degli Stati alleati

Dispositivo

Le pene stabilite negli articoli [247] e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato (1), a fine di guerra, con lo Stato italiano.

Note

(1) Lostato alleatoè tale in funzione di una convenzione diplomatica attraverso cui due o più Stati si obbligano tra loro ad intervenire in aiuto dello Stato o degli Stati che vengano attaccati da uno Stato terzo. Mentre lostato associatoè tale in virtù di uno stato di fatto e non quindi di un accordo.