Articolo 269 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Attività antinazionale del cittadino all'estero
Dispositivo
[Il cittadino che, fuori dal territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.]