Articolo 283 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Attentato contro la costituzione dello Stato

Dispositivo

(1)Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Note

(1) La fattispecie è stata modificata con l. 24 febbraio 2006, n.85, che ha fatto venire meno l'originario riferimento ai "mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale", quindi sostituito con l'inciso atti violenti e idonei. Tale cambiamento si giustifica alla luce della considerazione che l'ordinamento democratico non deve vincolare i fini politici, ma è tenuto ad essere inflessibile sui mezzi utilizzati per conseguire tali obbiettivi.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 4105/2010

In tema di reati contro la personalità dello Stato, la partecipazione integrante gli estremi del reato di associazione terroristico-eversiva costituita in banda armata è organico inserimento che non postula, di necessità, il positivo esperimento e, dunque, l'individuazione di una specifica condotta spiegata a sostegno del sodalizio, in chiave di attuale e specifico contributo causale al suo mantenimento o rafforzamento. Ne consegue che il mero inserimento nell'organigramma dell'associazione può costituire prova di partecipazione, la quale va rapportata alla natura e alle caratteristiche strutturali del sodalizio, mentre il contributo causale è immanente al mero inserimento organico nella struttura associativa, in quanto l'affidamento sulla persistente disponibilità di adepti, che rimangano mimetizzati nel tessuto connettivo della società (a fianco ed a sostegno di quelli dati alla clandestinità), è tale da rafforzare e consolidare il vincolo associativo, concorrendo a costituire l'elemento di coesione del gruppo, al pari della consapevolezza della comune militanza e della condivisione dell'idea rivoluzionaria.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4105 del 12 novembre 2010)

2Cass. pen. n. 1569/1968

La tutela apprestata dall'art. 283 c.p. non è volta a garantire lo statu quo giuridico ma piuttosto la legittimità della evoluzione costituzionale, che deve essere attuata solo con i mezzi che sono propri dell'ordinamento vigente. Ne consegue che l'attività di chi ricorre a mezzi di violenza e di distruzione anziché sollecitare quelli previsti dalla legge (ad es. dagli artt. 116, 132 e 138 della Costituzione), confluisce univocamente nello schema delittuoso previsto dalla suddetta norma. L'ordinamento regionale, provinciale e comunale fa parte integrante della Costituzione, sì che ogni suo mutamento, perseguito con mezzi non consentiti, realizza la figura di reato prevista dall'art. 283 c.p.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1569 del 27 novembre 1968)