Articolo 284 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Insurrezione armata contro i poteri dello Stato

Dispositivo

Chiunque promuove un'insurrezione armata (1) contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con l'ergastolo (2).

Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con l'ergastolo (3).

L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

Note

(1) Per insurrezione s'intende la sollevazione di una moltitudine concorde, anche se non organizzata. Quindi sebbene sia un reato comune, non può dirsi monosoggettivo.

(2) La norma prevede due diverse ipotesi di reato per le quali era prevista la pena di morte , poi sostituita con quella dell'ergastolo, stante l'abrogazione della prima dall'ordinamento penale italiano (v.17). Il comma primo è dedicato allapromozione di un'insurrezione armata, ovvero alla criminalizzazione dell'attività diretta a istigare la popolazione a insorgere in armi contro i poteri dello Stato.

(3) Il comma secondo è invece dedicato allapartecipazione(es. chi svolge funzioni esecutive) edirezione(es. gli informatori, gli agenti di collegamento), come aggravante speciale, ad un'insurrezione armata. Si tratta in questo caso di reati di danno, dal momento che presuppongono il verificarsi di detta insurrezione.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 4563/1991

Perché si abbia promuovimento di insurrezione armata contro lo Stato ai sensi dell'art. 284 del codice penale non è sufficiente una mera attività di propaganda (prevista come illecito specifico dall'art. 272 del codice penale), ma occorre che la condotta dell'agente crei i concreti presupposti per una insurrezione che sia dotata di potenzialità offensiva.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4563 del 24 aprile 1991)

2Cass. pen. n. 54/1983

I delitti di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di guerra civile si differenziano da quelli di cospirazione politica mediante associazione e di banda armata in quanto questi ultimi, pur essendo finalizzati alla sovversione violenta degli ordinamenti dello Stato e all'instaurazione della dittatura di classe, in realtà, restano nell'ambito meramente preparatorio rispetto ai delitti a scopo di insurrezione armata e di guerra civile dei quali, in definitiva, sono i mezzi strumentali.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 54 del 3 marzo 1983)

3Cass. pen. n. 2028/1982

Il delitto di banda armata non è elemento costitutivo né circostanza aggravante del delitto di insurrezione armata contro i poteri dello Stato né di quello di guerra civile e non può, pertanto, essere agli stessi reati assorbito o escluso.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2028 del 17 novembre 1982)