Articolo 294 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Attentati contro i diritti politici del cittadino
Dispositivo
Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico (1), ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [Cost. [48], [49].
La pena è della reclusione da due a sei anni se l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale (2).
Note
(1) Perdiritti politicis'intende l'insieme di facoltà giuridiche che spettano al singolo in conseguenza della sua condizione di cittadino e il cui esercizio gli permette di partecipare all'organizzazione e al funzionamento dello Stato. Quindi vi rientrano i diritti di elettorato attivo, di elettorato passivo, di associarsi in partiti politici, di rivolgere petizioni alle Camere, di esercizio dell'iniziativa legislativa e di referendum. La norma in esame si ricordi poi richiede la sufficienza del dolo generico, ma nel dolo rientra anche la consapevolezza della natura politica del diritto, che è dettata da norme extra-penali. Quindi l'errore sulla natura politica del diritto si traduce in un errore su norma extra-penale, rilevante ai fini dell'esclusione del dolo ex art. 47.
(2) Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1, lettera b) della L. 23 settembre 2025, n. 132.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. pen. n. 32564/2023
Il delitto previsto dall'art. 294 cod. pen. ha natura di reato di evento, sicché è configurabile il tentativo pur se la rubrica fa riferimento all'attentato, costituendo un titolo generico e sussidiario rispetto ai reati specificamente previsti in materia elettorale, ai quali, ove ne ricorrano gli estremi, è destinato a cedere in virtù del principio di specialità. (Conf.: n. 11835 del 1989, Rv. 182018-01).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 32564 del 12 aprile 2023)
2Cass. pen. n. 42512/2022
Integra il delitto di attentato contro i diritti politici del cittadino, previsto dall'art. 294 cod. pen., la condotta di colui che, con violenza o minaccia, ostacoli la raccolta di firme per un "referendum", impedendo la libera sottoscrizione da parte dei cittadini, in quanto tale azione impedisce il concreto esercizio del diritto costituzionalmente tutelato di partecipare all'organizzazione e al funzionamento dello Stato.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 42512 del 17 giugno 2022)
3Cass. pen. n. 32174/2020
In tema di abuso d'ufficio, l'ingiustizia del danno può consistere anche nella lesione di diritti politici conseguente alla violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale.(Cassazione penale, Sez. Feriale, sentenza n. 32174 del 25 agosto 2020)
4Cass. pen. n. 20755/2018
Integra il delitto di attentato contro i diritti politici del cittadino, previsto dall'art. 294 cod. pen., la condotta di chi, con violenza, minaccia o inganno, determini una persona eletta ad una carica pubblica a dimettersi, giacché detta condotta impedisce il concreto esercizio, da parte della medesima, del diritto elettorale passivo, che non si esaurisce nella mera partecipazione del cittadino all'elezione, ma si estende altresì al mantenimento della carica da parte di chi è risultato vincitore.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 20755 del 10 maggio 2018)
5Cass. pen. n. 51722/2016
L'elemento oggettivo del reato di attentato contro i delitti politici del cittadino, previsto dall'art. 294 cod. pen., consiste in una condotta connotata da violenza, minaccia o inganno che si traduce nell'impedimento all'esercizio dei diritti politici in senso stretto, correlati al diritto di elettorato attivo e passivo, e non di qualsiasi manifestazione del pensiero che possa riguardare scelte politiche, il cui impedimento integra gli estremi della fattispecie generica e sussidiaria del reato di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 294 cod. pen. con riferimento alla condotta violenta posta in essere dagli indagati nei confronti di soggetti appartenenti ad un comitato politico che procedeva ad un sondaggio tra i propri iscritti per la scelta del candidato per la carica di sindaco, qualificando come violenza privata tale azione di disturbo, che ricade sull'espressione della manifestazione del pensiero politico, funzionalmente preliminare alla scelta sul futuro esercizio del diritto politico).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 51722 del 5 dicembre 2016)
6Cass. pen. n. 11055/1993
La condotta del reato di attentato contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.) consiste nella violenza, minaccia o inganno che si traduce nell'impedimento all'esercizio di un diritto politico o nella determinazione del cittadino stesso ad esercitarlo in maniera difforme dalla sua volontà. Diritti politici, nell'attuale assetto costituzionale, sono quelli che permettono al cittadino di partecipare all'organizzazione ed al funzionamento dello Stato e degli altri enti di rilevanza costituzionale, come le Regioni, le Province e i Comuni, ai quali è attribuita la funzione di indirizzo politico in relazione ad un determinato aggregato di persone stanziate su una parte del territorio. Nel novero dei diritti politici rientra, pertanto, quello di elettorato passivo configurabile in riferimento alla carica di consigliere comunale. (Fattispecie connotata dalla minaccia nei confronti di un candidato alla carica di consigliere comunale, al fine di costringerlo a ritirare la candidatura, con la prospettazione del rigetto della domanda di assunzione, dallo stesso presentata, quale giardiniere del Comune).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 11055 del 2 dicembre 1993)