Articolo 295 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Attentato contro i Capi di Stati esteri

Dispositivo

Note

(1) La condotta punita consiste in un attentato alla vita, all'incolumità o alla libertà personale, intesa come libertà fisica o di movimento, quindi è del tutto identica a quella descritta per il Presidente della Repubblica (v.276). Si deve però specificare che viene perseguita la sola condotta realizzatasi entro i confini del territorio italiano.

(2) IlCapo di Stato esteroè colui che, in base al diritto internazionale e al riconoscimento particolare dell'Italia, ha la rappresentanza di un ente territoriale sovrano e che quindi incarna simbolicamente lo Stato di appartenenza. Per quanto attiene al Pontefice, si richiama l'art. 8 del Trattato tra Santa Sede e Italia del 11 febbraio 1929 (cd. Patti Lateranensi), secondo il quale le offese e le ingiurie dirette alla persona del Pontefice dovevano essere punite alla pari di quelle dirette alla persona del re. La dottrina maggioritaria dunque ritiene che in tali casi attualmente non trovi applicazione la norma in esame, bensì l'art. 276, che tutela il Presidente della Repubblica italiana.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 947/1979