Articolo 329 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di un'ipotesi speciale di rifiuto rispetto alla norma generale di cui all'art. 328, dalla quale si differenzia per la qualità del soggetto passivo, militare o agente della forza pubblica.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 38119/2009

2Cass. pen. n. 5393/2006