Articolo 337 bis Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto
Dispositivo
(1)Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia.
Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività (2).
Note
(1) La fattispecie è stata introdotta successivamente dalla l. 19 marzo 2001, n. 92 (art. 4), per contrastare i fenomeno del contrabbando dei tabacchi.
(2) Tale sanzione accessoria s applica solo ove il titolo abilitativo attenga ad attività rientranti fra quelle incriminate dalla norma, come ad esempio la custodia giudiziale.