Articolo 338 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti

Dispositivo

Note

(1) La locuzioneviolenza o minacciacostituisce un elemento essenziale della fattispecie in quanto si tratta di strumenti idonei a coartare la volontà del soggetto pubblico in grado di conferire il necessario quid di disvalore all'ipotesi delittuosa

(2) La norma si caratterizza per l'impersonalità dell'organo pubblico cui la condotta violenta si rivolge comprende anche le imprese che svolgono servizi pubblici o di pubblica utilità.

(3) Comma modificato dall'art. 1, L. 3 luglio 2017, n. 105 con decorrenza dal 22 luglio 2017.

(4) Comma inserito dall'art. 1, L. 3 luglio 2017, n. 105 con decorrenza dal 22 luglio 2017.

(5) E' prevista un'aggravante speciale all'art. 7 della l. 31 maggio 1965, n. 575 nel caso in cui l'agente sia una persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a duna misura di prevenzione sia durante l'esecuzione che nei tre anni successivi la cessazione.

(6) L'art. 4 del d.lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 prevede una causa di giustificazione speciale secondo la quale la norma in esame risulta inapplicabile qualora il p.u. o l'i.p.s. abbia dato causa al fato preveduto, eccedendo con atti arbitrari i limi delle sue attribuzioni.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 45506/2023

2Cass. pen. n. 16487/2020

3Cass. pen. n. 3828/2006

4Cass. pen. n. 12450/2005

5Cass. pen. n. 2636/2000

6Cass. pen. n. 2810/1995