Articolo 343 bis Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Corte penale internazionale
Dispositivo
(1)Le disposizioni degli articoli [336], [337], [338], [339], [340], [342] e [343] si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti:
Note
(1) La disposizione in esame è stata aggiunta dall’art. 10, comma 2,della l. 20 dicembre 2012, n. 237, diretta ad adeguare l'ordinamento italiano alle previsioni dello Statuto della Corte penale internazionale, consentendo all'Italia di cooperare con tale organo.