Articolo 344 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Oltraggio a un pubblico impiegato

Dispositivo

[Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma le pene sono ridotte di un terzo.]