Articolo 346 bis Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Traffico di influenze illecite
Dispositivo
(1)Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli [318], [319] e [319] e nei reati di corruzione di cui all'articolo [322], utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.
La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Note
(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e) della L. 9 agosto 2024, n. 114.
(2) Tale disposizione è stata aggiunta dall'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190, in ossequio a quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, cosiddetta “Convenzione di Merida”, ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 e soprattutto alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), ratificata dall’Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110.
(3) Vengono perseguite le condotte prodromiche ai successivi accordi corruttivi. La clausola di esclusione esclude appunto un possibile concorso tra questi e le fattispecie in esame.
(4) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1 comma 1 lett. t) della L. 9 gennaio 2 019 n. 3.
Massime giurisprudenziali (20)
1Cass. pen. n. 17475/2025
La mediazione onerosa diretta a compiere atti che non costituiscono reato non rientra nell'ambito applicativo della fattispecie di traffico di influenze illecite, prevista dall'art. 346-bis c.p. come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), l. 9 agosto 2024, n. 114. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che la mediazione onerosa finalizzata al compimento di ipotesi abrogate di abuso di ufficio non è più punibile ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p.).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 17475 del 4 febbraio 2025)
2Cass. pen. n. 5041/2025
In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, a seguito dell'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio, non è suscettibile di revoca, ex art. 673 cod. proc. pen., la sentenza di condanna per il delitto di traffico di influenze illecite, con riguardo al quale il giudice della cognizione abbia ritenuto che l'illiceità dell'interferenza derivasse dalla sua finalizzazione alla realizzazione del delitto di abuso di ufficio, nel caso in cui la condotta cui l'interferenza era finalizzata conservi disvalore penale a norma dell'art. 314-bis cod. pen., introdotto dall'art. 9 d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5041 del 10 gennaio 2025)
3Cass. pen. n. 31598/2024
La mediazione onerosa è illecita in ragione della proiezione "esterna" del rapporto dei contraenti, dell'obiettivo finale dell'influenza compravenduta, nel senso che la mediazione è illecita se è volta alla commissione di atto contrario ai doveri di ufficio o comunque favorevole e non dovuto, idoneo a produrre vantaggi al committente.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31598 del 24 aprile 2024)
4Cass. pen. n. 25650/2024
In tema di traffico di influenze (nella versione dell'art. 346-bis, cod. pen. vigente prime delle modifiche introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra committente e mediatore è finalizzato a proiettarsi all'esterno del loro rapporto dualistico per ottenere, tramite lo sfruttamento della relazione reale dell'intermediario con il pubblico agente, la commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio o comunque non dovuto, idoneo a produrre vantaggi al committente. (Nella fattispecie, in cui la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito sulla configurabilità del reato, il direttore dell'agenzia delle entrate aveva accettato dal privato la promessa di vendita di un bene immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato in cambio del suo intervento, in favore del committente, sui militari della guardia di finanza che stavano conducendo un'attività ispettiva nei riguardi del medesimo).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 25650 del 5 marzo 2024)
5Cass. pen. n. 19357/2024
In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, non sussiste continuità normativa tra il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis, c.p., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), legge 9 gennaio 2019, n. 3, ed il reato di millantato credito "corruttivo" di cui all'art. 346, comma 2, c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge n. 3 cit., le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa, in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito "corruttivo", purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 19357 del 29 febbraio 2024)
6Cass. pen. n. 47671/2023
In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, la nuova struttura del reato di traffico di influenze illecite, che rende punibile anche la "vittima", si riflette necessariamente sull'interpretazione dei singoli elementi della fattispecie di millantato credito in una chiave anche costituzionalmente orientata. Attesa la connotazione ingannatoria della parola "pretesto" (col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare), deve escludersi che l'espressione "con il pretesto di..." - che descrive un comportamento obiettivamente truffaldino – originariamente contenuta nell'art. 346, comma 2, c.p. sia equipollente o, comunque, sovrapponibile al "vanto di relazioni asserite" di cui al novellato art. 346-bis c.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 47671 del 15 settembre 2023)
7Cass. pen. n. 16672/2023
Non è configurabile il reato di traffico di influenze nell'ipotesi in cui, al fine di dare esecuzione ad un accordo corruttivo (nella specie, strumentale ad eludere i controlli di polizia previsti dal codice della navigazione negli scali aeroportuali su somme di denaro, titoli o valori trasferiti all'estero) ed in stretta connessione finalistica e temporale con esso, il pubblico ufficiale corrotto si sia avvalso della collaborazione di altri pubblici agenti, che abbia autonomamente reclutato e remunerato, senza svolgere alcuna intermediazione tra questi ed il privato corruttore.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16672 del 2 febbraio 2023)
8Cass. pen. n. 11342/2022
Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., in quanto, in quest'ultima fattispecie, non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo, comunque, remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11342 del 12 dicembre 2022)
9Cass. pen. n. 20935/2022
In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. - abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 - ed il reato di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risulta attualmente ricompresa anche la condotta di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità per remunerare il pubblico agente.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 20935 del 22 marzo 2022)
10Cass. pen. n. 23407/2022
Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., in quanto, in quest'ultima fattispecie, non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo, comunque, remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23407 del 10 marzo 2022)
11Cass. pen. n. 1182/2021
In tema di traffico di influenze, la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra il committente ed il mediatore è finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi indebiti al primo, non assumendo rilievo l'illegittimità negoziale per difformità dal contratto tipico di mediazione ovvero il mero uso di una relazione personale, preesistente o potenziale, tra il mediatore ed il pubblico agente per il conseguimento di un fine lecito.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1182 del 14 ottobre 2021)
12Cass. pen. n. 40518/2021
In tema di traffico di influenze illecite, il reato non è integrato per effetto della mera intermediazione posta in essere mediante lo sfruttamento di relazioni con il pubblico agente, occorrendo che la mediazione possa qualificarsi come "illecita", tale dovendosi ritenere l'intervento finalizzato alla commissione di un "fatto di reato" idoneo a produrre vantaggi per il privato committente. (In motivazione, la Corte ha precisato che quando l'autore è un pubblico ufficiale, il carattere illecito della mediazione è insito nella stessa "vendita" della funzione per influenzare altri pubblici agenti, rappresentando un atto contrario ai doveri d'ufficio).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 40518 del 8 luglio 2021)
13Cass. pen. n. 26437/2021
Integra il reato di truffa e non quello di millantato credito - oggi confluito nella fattispecie di traffico di influenze - la condotta di chi, al fine di ottenere un indebito vantaggio patrimoniale, millanti di esercitare la propria mediazione presso un pubblico funzionario, che indichi in termini talmente generici da non essere certo il riferimento ad un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, né potendosi risalire alle mansioni dallo stesso esercitate. (Fattispecie in cui, avendo l'imputato affermato di intercedere presso una "persona influente" in Vaticano, non meglio precisata, non era stato possibile accertare se questa rivestisse, alla stregua della legislazione di quello Stato, una funzione corrispondente a quella di un pubblico agente).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26437 del 8 giugno 2021)
14Cass. pen. n. 1869/2020
Sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risulta attualmente ricompresa anche la condotta di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità per remunerare il pubblico agente. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata riproposizione della dizione contenuta all'art. 346, comma 2, cod. proc. pen., lì dove si richiedeva che l'agente avesse ottenuto il vantaggio con il "pretesto" di dover remunerare il pubblico funzionario, atteso che, a seguito della novella, il delitto di cui all'art. 346-bis cod. pen. prescinde dalla reale esistenza delle relazioni vantate).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1869 del 7 ottobre 2020)
15Cass. pen. n. 17980/2019
Sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risultano attualmente ricomprese le condotte di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 17980 del 30 aprile 2019)
16Cass. pen. n. 53332/2017
Il reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) si distingue da quello di millantato credito (art. 346 c.p.), essenzialmente per il fatto che nel primo, a differenza che nel secondo, le relazioni tra il mediatore ed il pubblico agente debbono essere effettivamente esistenti e tali da rendere oggettivamente possibile la illecita attività di mediazione; del che dev'essere consapevole, per rispondere del reato, anche colui che dà o promette al mediatore denaro o altro vantaggio patrimoniale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che fosse configurabile il reato di cui all'art. 346 bis c.p. e non quello di cui all'art. 346 c.p. in un caso in cui un ufficiale di polizia giudiziaria, avendo ricevuto una denuncia di reato da parte di un privato, aveva chiesto e ottenuto da quest'ultimo la corresponsione di una somma di danaro con la quale, a suo dire, avrebbe dovuto comprare il favore del sostituto procuratore della Repubblica che aveva in carico il procedimento, onde far sì che lo stesso venisse portato avanti con sollecitudine).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 53332 del 23 novembre 2017)
17Cass. pen. n. 4113/2017
Le condotte di colui che, vantando un'influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, riconducibili, prima della legge n. 190 del 2012, al reato di millantato credito, devono essere sussunte dopo l'entrata in vigore di detta legge, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., nella fattispecie di cui all'art. 346 bis cod. pen., che punisce il fatto con pena più mite, atteso il rapporto di continuità tra norma generale e quella speciale. (Fattispecie in cui l'imputata aveva ottenuto il versamento di una somma di denaro e si era adoperata per promuovere un accordo corruttivo, non perfezionato, diretto ad alterare l'esito di una prova selettiva mediante l'intervento di soggetti interni alla procedura concorsuale).–Il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis cod. pen., si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico. (Fattispecie in cui l'imputata aveva ottenuto il versamento di una somma di denaro e si era adoperata per promuovere un accordo corruttivo, non perfezionato, diretto ad alterare l'esito di una prova selettiva mediante l'intervento di soggetti interni alla procedura concorsuale).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4113 del 27 gennaio 2017)
18Cass. pen. n. 51688/2014
Le condotte di colui che, vantando un'influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, riconducibili, prima della legge n. 190 del 2012, al reato di millantato credito, devono essere sussunte dopo l'entrata in vigore di detta legge, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., nella fattispecie di cui all'art. 346 bis cod. pen., che punisce il fatto con pena più mite, atteso il rapporto di continuità tra norma generale e quella speciale.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 51688 del 11 dicembre 2014)
19Cass. pen. n. 29789/2013
Il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis c.p., (norma introdotta dall'art. 1, comma 75, della l. n. 190 del 2012) si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29789 del 11 luglio 2013)
20Cass. pen. n. 11808/2013
Il delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346 bis c.p., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della l. n. 190 del 2012, è una fattispecie che punisce un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto, partitario o alterato, fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11808 del 12 marzo 2013)