Articolo 347 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Usurpazione di funzioni pubbliche

Dispositivo

Note

(1) Perusurpaziones'intende l'appropriazione abusiva della funzione o delle attribuzioni pubbliche, che devono essere concretamente assunte. Non è sufficiente la semplice attribuzione del titolo o della qualifica, che invece integra gli estremi del reato di usurpazione di titoli o di onori (498).

(2) Qualora la cessazione o la sospensione delle funzioni dipenda da una causa diversa da un provvedimento dell'Autorità e l'agente continui ad esercitarle, viene ad essere integrata la fattispecie di cui al comma prima.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 27992/2019

2Cass. pen. n. 43789/2012

3Cass. pen. n. 48745/2011

4Cass. pen. n. 46826/2005

5Cass. pen. n. 9331/2002

6Cass. pen. n. 13138/2001

7Cass. pen. n. 6191/2001

8Cass. pen. n. 9348/1995