Articolo 388 bis Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
Dispositivo
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 (1).
Note
(1) La norma è stata introdotta dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, che ne ha comportato lo scorporo dall'art. 335, in materia di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un provvedimento penale o dall'autorità amministrativa, con cui condivide la struttura. Si differenzia da questa disposizione, oltre che per la procedibilità a querela di parte, dal presupposto qui considerato nel pignoramento o nel sequestro conservativo/giudiziario.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 31567/2016
La legittimazione a proporre querela per il reato di violazione colposa dei doveri inerenti la custodia, previsto dall'art.388 bis cod.pen., spetta al soggetto in favore del quale è stato disposto il pignoramento, ovvero il sequestro giudiziario o conservativo, in quanto titolare dell'interesse al positivo svolgimento dell'attività esecutiva o cautelare.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31567 del 28 giugno 2016)
2Cass. pen. n. 38128/2009
L'oggetto giuridico del delitto di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è costituito dall'interesse alla protezione del vincolo cautelativo posto sui beni attraverso i provvedimenti menzionati. Conseguentemente, oggetto materiale sono tutti i beni che possono essere sottoposti ad esecuzione forzata, compresi il danaro e i crediti del debitore pignorabili presso il terzo attraverso l'ingiunzione prevista dall'art. 492 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 38128 del 28 settembre 2009)