Articolo 388 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo

Dispositivo

Note

(1) La norma è stata introdotta dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, che ne ha comportato lo scorporo dall'art. 335, in materia di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un provvedimento penale o dall'autorità amministrativa, con cui condivide la struttura. Si differenzia da questa disposizione, oltre che per la procedibilità a querela di parte, dal presupposto qui considerato nel pignoramento o nel sequestro conservativo/giudiziario.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 31567/2016

2Cass. pen. n. 38128/2009