Articolo 388 ter Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie
Dispositivo
(1)Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento, con la reclusione da sei mesi a tre anni (2).
Note
(1) Rubrica modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 ("Riforma Cartabia"), che ha sostituito la parola "fraudolenta" alla parola "dolosa".
(2) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 ("Riforma Cartabia"), che ha soppresso le parole "contenuta nel precetto".
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 4007/1986
L'inadempimento volontario, che costituisce il presupposto del delitto di omesso pagamento della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria si concretizza allo scadere del termine indicato nell'atto di intimidazione, non avendo il legislatore posto a carico dell'imputato un termine anteriore di scadenza del debito, ed occorrendo, di conseguenza, che il creditore — secondo i principi generali — esiga la prestazione, nei modi di legge.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4007 del 22 maggio 1986)