Articolo 402 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Vilipendio della religione dello Stato
Dispositivo
(1)[Chiunque pubblicamente [266] 4] vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.]
Note
(1) La Corte Cost. con sent. 20 novembre 2000, n. 508, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo.