Articolo 403 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85 (art. 7), che ha provveduto ad unificare nella tutela apprestata da tale disposizione tutte le confessioni religiose, eliminando quindi la disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre, già sollevata dalla Corte Costituzionale con sen. 18 aprile 2005, n. 168.

(2) Data la natura di reato a condotta libera, la giurisprudenza ne ha dilatato più volte l'ambito di applicazione, suscitando così censure di incostituzionalità, in quanto sarebbe incompatibile con il principio di determinatezza della fattispecie penale, nonché con quello che garantisce la libera manifestazione del pensiero.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 1253/2023

2Cass. pen. n. 41044/2015

3Cass. pen. n. 10535/2009

4Cass. pen. n. 12261/1987