Articolo 405 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa

Dispositivo

Chiunque impedisceo turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa (1), le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni (2).

Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.

Note

(1) L’art. 9 della l. 24 febbraio 2006, n. 85 ha sostituito la precedente locuzione "del culto cattolico", così da unificare nella tutela apprestata da tale disposizione tutte le confessioni religiose, eliminando quindi la disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre.

(2) Prima del 2006, la Corte Costituzionale si era espressa nel senso dell'incompatibilità del trattamento sanzionatorio qui previsto in riferimento alla sola religione cattolica con il principio di uguaglianza.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 2242/2021

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 405, cod. pen., la condotta di "turbamento" della funzione religiosa può essere integrata anche dalla sua strumentalizzazione per scopi contrari al sentimento religioso di chi vi prende parte e che la funzione stessa intende evocare e onorare.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2242 del 15 ottobre 2021)

2Cass. pen. n. 8055/2021

Integra il reato di cui all'art. 405 cod. pen. la condotta di colui che interferisca con l'ordinato svolgimento di una processione, collocando dei tavolini in strada al fine di imporre una sosta dinanzi ad un esercizio commerciale, nonché rivolgendo espressioni minatorie ed ingiuriose al parroco ed alle forze dell'ordine ivi presenti.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8055 del 12 gennaio 2021)

3Cass. pen. n. 28030/2009

Integra il reato di cui all'art. 405 c.p. la turbativa di una funzione funebre effettuata dopo la celebrazione del rito religioso, quando la salma è ancora esposta in Chiesa. (Nella specie, gli imputati, appena terminata la Messa, avevano manifestato con grida all'interno della Chiesa, proferendo ingiurie alle autorità civili presenti al funerale).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 28030 del 3 giugno 2009)

4Cass. pen. n. 20739/2003

Il reato di turbatio sacrorum di cui all'art. 405 c.p. può essere perfezionato da due condotte antigiuridiche: l'impedimento della funzione, consistente nell'ostacolare l'inizio o l'esercizio della stessa fino a determinarne la cessazione, oppure la turbativa della funzione, che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare. (Nella specie la Corte ha ravvisato il suddetto reato nella turbativa causata dal comportamento dell'imputato, che aveva, nel corso della celebrazione della Messa, coinvolto e disturbato molti fedeli dal loro raccoglimento, avendolo inseguito fuori della Chiesa).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 20739 del 2 maggio 2003)

5Cass. pen. n. 987/1968

La processione, avendo la finalità di esaltare il sentimento religioso e di rendere omaggio anche fuori del tempio alla Divinità, alla Madonna ed ai Santi, costituisce una pratica religiosa tutelata dall'art. 405 c.p. a condizione che vi sia l'assistenza di un ministro del culto cattolico.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 987 del 17 giugno 1968)

6Cass. pen. n. 621/1967

La predicazione nel corso della celebrazione della Messa è la più tipica e la più saliente della manifestazioni con le quali si esercita il magistero sacerdotale e nelle quali il culto si estrinseca. La predicazione in Chiesa è una funzione religiosa, essendo diretta alla divulgazione e all'insegnamento della dottrina cristiana.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 621 del 11 maggio 1967)