Articolo 404 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85 (art. 8), che ha provveduto ad unificare nella tutela apprestata da tale disposizione tutte le confessioni religiose, eliminando quindi la disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre.

(2) La condotta di vilipendio ha ad oggetto delle cose ovvero tutti quei beni che siano in qualche modo connessi all'attività religiosa, in quanto venerati dai fedeli (si pensi alle immagini sacre, le statue, etc.), oppure benedetti o consacrati (chiese, altari etc.) o necessari al compimento di atti liturgici o rituali (libri sacri, paramenti etc.).

(3) Tale comma è stato inserito dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85 e disciplina un'ipotesi speciale di danneggiamento ex art. 635, dalla quale si distingue n ragione dell'oggetto religiosamente connotato.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 41821/2015