Articolo 417 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Misura di sicurezza

Dispositivo

Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza [215] (1).

Note

(1) Per effetto della l. 10 ottobre 1986, n. 633 la presunzione di pericolosità sociale è stata eliminata dal nostro ordinamento, di conseguenza anche in tale sede si deve ricorrere ad un previo accertamento della pericolosità sociale dell'agente.

Massime giurisprudenziali (19)

1Cass. pen. n. 18866/2024

In caso di condanna per il delitto di associazione per delinquere, può essere ordinata, in presenza di adeguato accertamento della pericolosità sociale, una misura di sicurezza personale ex art. 417, cod. pen., posto che il richiamo ivi previsto ai "due articoli precedenti" deve intendersi riferito agli artt. 416 e 416-bis, cod. pen., e non all'art. 416-ter, cod. pen., introdotto successivamente all'art. 417, cod. pen. e che, pertanto, non lo contemplava.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 18866 del 4 aprile 2024)

2Cass. pen. n. 2875/2023

In tema di misure di sicurezza, a seguito della modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2875 del 12 dicembre 2023)

3Cass. pen. n. 32569/2023

In tema di libertà vigilata, il combinato disposto di cui agli artt. 230, comma primo, e 417 cod. pen. impone, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. a pena non inferiore a dieci anni di reclusione, l'applicazione di tale misura per la durata di tre anni, sicché il giudice non è onerato di uno specifico obbligo di motivazione in relazione alla pericolosità sociale del condannato.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 32569 del 16 giugno 2023)

4Cass. pen. n. 24873/2023

In tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 24873 del 21 aprile 2023)

5Cass. pen. n. 24950/2023

In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento, in concreto, della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 24950 del 22 febbraio 2023)

6Cass. pen. n. 33951/2021

In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto.(In motivazione la Corte ha aggiunto che tale accertamento dovrà, comunque, essere svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena, al momento dell'esecuzione della misura).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 33951 del 19 maggio 2021)

7Cass. pen. n. 20323/2021

Nei confronti del condannato per associazione a delinquere al quale sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non può essere applicata una misura di sicurezza personale, ai sensi dell'art. 417 cod. pen., poiché, trattandosi di misura che può essere disposta discrezionalmente, previo scrutinio della effettiva pericolosità sociale del condannato, rientra tra quelle inapplicabili ex art. 164, comma terzo, cod. pen.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 20323 del 29 aprile 2021)

8Cass. pen. n. 7188/2020

In tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, della legge 10 ottobre 1986, n. 633, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. globalmente valutati, nonché delle allegazioni difensive, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di automatismo tra condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso ed applicazione della misura. (In motivazione la Corte ha precisato che, ai fini del suddetto concreto scrutinio, assumono rilievo, ad esempio, il ruolo occupato dal soggetto all'interno del sodalizio delinquenziale; la durata della sua affiliazione; la commissione da parte sua di un solo reato scopo o di una pluralità di essi; la natura e l'intensità dei suoi legami con un numero limitato oppure significativo di appartenenti alla cosca; la formale condizione di collaboratore di giustizia).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7188 del 10 dicembre 2020)

9Cass. pen. n. 4115/2019

In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 12/04/2018)(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4115 del 27 giugno 2019)

10Cass. pen. n. 35996/2019

In tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 663, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 35996 del 8 maggio 2019)

11Cass. pen. n. 1027/2018

Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza ordinata ai sensi dell'art. 417 cod. pen. (nella specie, la libertà vigilata), il magistrato di sorveglianza ha l'onere di verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena. (Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA SALERNO, 27/09/2017)(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1027 del 31 ottobre 2018)

12Cass. pen. n. 2025/2017

Nel caso di condanna per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale, che può essere superata quando siano acquisiti elementi, quale la collaborazione del soggetto condannato con l'Autorità giudiziaria, idonei ad escludere in concreto tale pericolosità. (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 27/10/2016)(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2025 del 21 novembre 2017)

13Cass. pen. n. 44667/2016

Nel caso di condanna per reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante, al riguardo, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso, che può essere superata quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere in concreto tale pericolosità.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 44667 del 24 ottobre 2016)

14Cass. pen. n. 38108/2015

Nel caso di condanna per reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante al riguardo una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso, che può essere superata quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere in concreto la sussistenza della pericolosità.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 38108 del 18 settembre 2015)

15Cass. pen. n. 28582/2015

Nel caso di condanna per associazione di tipo mafioso, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen., l'accertamento in concreto della pericolosità attuale del soggetto ai sensi dell'art. 203 cod. pen., pur non necessario al momento della pronuncia della sentenza di condanna, dovrà essere in ogni caso svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 28582 del 6 luglio 2015)

16Cass. pen. n. 3801/2014

L'applicazione di una misura di sicurezza personale presuppone indefettibilmente, anche nell'ipotesi prevista dall'art. 417 cod. pen. e con specifico riferimento a persone condannate per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'accertamento di un'attuale pericolosità del soggetto ai sensi dell'art. 203 cod. pen.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3801 del 28 gennaio 2014)

17Cass. pen. n. 6847/2008

Nel caso di condanna per associazione di tipo mafioso l'applicazione della misura di sicurezza, quale prevista dall'art. 417 c.p., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto; il che, peraltro, non dà luogo alla configurabilità di una pericolosità sociale presunta ex lege (istituto espunto dall'ordinamento in forza dell'art. 31 della L. 10 ottobre 1986 n. 663), dovendosi invece ritenere l'operatività di una presunzione semplice (desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla connaturata persistenza nel tempo del vincolo malavitoso), la quale è pertanto superabile quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere la concreta sussistenza della pericolosità.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6847 del 13 febbraio 2008)

18Cass. pen. n. 27656/2001

In tema di misure di sicurezza, per l'applicazione della libertà vigilata conseguente a condanna per il reato di associazione di tipo mafioso, non è necessario - coerentemente con la presunzione posta dal comma terzo dell'art. 275 c.p.p. con riferimento alle misure cautelari - che il giudice compia in concreto alcun accertamento in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 27656 del 9 luglio 2001)

19Cass. pen. n. 1289/1985

In caso di condanna per uno dei delitti indicati nell'art. 417 c.p. la libertà vigilata deve essere applicata dal giudice senza effettuare alcun esame particolare della pericolosità del condannato, presunta dalla legge, mentre l'assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di lavoro può essere ordinata soltanto con adeguata motivazione, in base all'accertamento di un grado qualificato di pericolosità sociale, più intenso di quello presunto dalla legge. L'omissione di tale motivazione costituisce vizio della sentenza che ne determina l'annullamento sul punto.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 1289 del 8 febbraio 1985)