Articolo 418 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Assistenza agli associati

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di una disposizione dalla natura sussidiaria, che quindi si applica a patto che il soggetto non appartenga ad un'associazione mafiosa e non posa dirsi responsabile della condotta di favoreggiamento ex art. 378. In particolare, si configura un concorso nel reato associativo quando l'assistenza sia prestata a favore di tutta l'associazione, mentre la fattispecie del favoreggiamento si verifica qualora l'aiuto sia prestato dopo l'esaurimento dell'attività criminosa dell'associazione per eludere le indagini. Di conseguenza il reato in esame ricorre solamente quando l'assistenza venga prestata a favore dei singoli membri dell'associazione durante la permanenza del reato associativo o, comunque, in assenza dell'obiettivo di eludere le investigazioni dell'autorità.

(2) L'art. 1, commi 5 bis e 5 ter, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito in l. 15 dicembre 2001, n. 438 ha inserito tra le condotte incriminatrici quelle consistenti nel fornire ospitalità, mezzi di trasporto e strumenti di comunicazione.

(3) Si tratta di una circostanza aggravante speciale, che si spiega in ragione del maggior disvalore della condotta continuativa.

(4) L'ultimo comma prevede causa speciale di esclusione della pena, qualora l'attività sia fornita in favore dei prossimi congiunti ovvero gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti (v.307).

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. pen. n. 13085/2013

2Cass. pen. n. 15668/2011

3Cass. pen. n. 22633/2010

4Cass. pen. n. 16553/2010

5Cass. pen. n. 17704/2004

6Cass. pen. n. 15756/2003

7Cass. pen. n. 9879/1997