Articolo 427 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga

Dispositivo

Chiunque rompe, deteriora o rende (1) in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento (2), è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni [450].

Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449] (3).

Note

(1) Si tratta di condotte prodromiche a quelle considerate punibili ex art. 426.

(2) Tale fattispecie si differenzia da quella di cui all'art. 426, per il fine del danneggiamento.

(3) Il comma secondo prevede delle condizioni obiettive di punibilità, che se non si verificano comportano l'applicazione del delitto di danneggiamento ex art. 635, comma 3, o del tentativo di inondazione, frana o valanga ex art. 426.