Articolo 428 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Naufragio, sommersione o disastro aviatorio

Dispositivo

Note

(1) L'art. 1122 cod. nav. prevede delle esplicite ipotesi aggravanti nel caso in cui il soggetto attivo sia il comandante della nave o dell'aereo o i membri dell'equipaggio ed addetti alla navigazione.

(2) La proprietà è qui intesa in senso civilistico ovvero quale rapporto reale fra soggetto e cosa, sussistente anche nell'ipotesi di comproprietà

(3) Qualora il fatto sia stato commesso al fine di uccidere, si applica l'art. 422, anche nell'eventualità non si sia verificata la morte di alcuno. Tuttavia qualora ciò si verifichi, ma non era presente il fine di uccidere, si applica la disposizione in esame in combinato con l'art. 586.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. pen. n. 26484/2025

2Cass. pen. n. 19137/2014

3Cass. pen. n. 24527/2014

4Cass. pen. n. 6820/2011

5Cass. pen. n. 16193/2010

6Cass. pen. n. 7291/2003

7Cass. pen. n. 325/2002

8Cass. pen. n. 7266/1998

9Cass. pen. n. 2498/1990

10Cass. pen. n. 10391/1987

11Cass. pen. n. 5564/1985

12Cass. pen. n. 5547/1985