Articolo 430 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Disastro ferroviario
Dispositivo
Chiunque cagiona (1) un disastro ferroviario (2) è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [432], [449], [450] (3).
Note
(1) Si tratta di una condotta a forma libera, che può essere sia attiva sia omissiva, come nel caso della volontaria omissione di determinate manovre da parte del personale preposto.
(2) Perdisastro ferroviarios'intende un incidente di non comune gravità, produttivo di danni estesi e complessi, che mette a repentaglio la vita e l'integrità di un numero indeterminato di persone.
(3) Si differenzia dalla fattispecie di strage di cui all'art. 422, in quanto qui non è richiesto il fine di uccidere.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 7817/1990
Risponde del delitto di pericolo di disastro ferroviario colposo e, se ne deriva la morte di persone, anche del delitto di omicidio colposo, l'aiuto macchinista che, in violazione delle prescrizioni regolamentari vincolanti per il personale di condotta delle locomotive, si allontani dalla cabina di guida senza assoluta ed imprescindibile urgenza, dopo l'avvistamento del primo segnale verde, così ponendosi nella condizione di non poter cooperare con il macchinista nelle successive evenienze di guida.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 7817 del 31 maggio 1990)
2Cass. pen. n. 2085/1989
In tema di disastro colposo, ed in particolare di disastro ferroviario, rientrando tale fattispecie nella categoria dei delitti (colposi) di pericolo, il reato si perfeziona con l'insorgere del pericolo, che non deve, necessariamente, identificarsi con la probabilità di deragliamento; invero, tale elemento (il pericolo) deve ritenersi sussistente quando la condotta dell'agente risulti idonea, secondo il principio della causalità adeguata, a determinare il disastro e quando il rapporto di possibile derivazione causale sia intuibile sulla base della comune esperienza e perciò prevedibile dall'agente. (Fattispecie di casellante ferroviario che aveva dimenticato aperte le barriere, sì da consentire, mentre sopraggiungeva un treno, il passaggio di veicoli. Il conduttore del treno, di ciò accortosi, azionando il freno rapido, riuscì a fermare il convoglio sul tratto di passaggio a livello senza danno per alcuno, per la momentanea, casuale assenza di traffico).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 2085 del 11 febbraio 1989)