Articolo 429 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Danneggiamento seguito da naufragio

Dispositivo

Chiunque, al solo scopo di danneggiare (1) una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio (2), con la reclusione da uno a cinque anni [432], [450].

Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449].

Note

(1) Il fine del danneggiamento distingue l'ipotesi in esame da quella contemplata dall'art. 428.

(2) Il pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio o il prodursi degli eventi stessi rappresentano delle condizioni obiettive di punibilità, che se non si verificano comportano l'applicazione del delitto di danneggiamento ex art. 635, comma 3, o del tentativo di inondazione, frana o valanga ex art. 426.