Articolo 439 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Dispositivo

Note

(1) Il reato in esame si considera configurabile anche nel caso in cui delle sostanze nocive siano state versate sul terreno in modo tale da contaminare pozzi contenenti acque che, dopo la necessaria clorazione, sarebbero divenute potabili, nonché nei casi di avvelenamento di acque non destinate direttamente all'alimentazione.

(2) L'avvelenamento delle sostanze alimentari deve essere compiuto prima che le stesse siano state somministrate alle singole persone che le devono consumare, solo così può dirsi tutelata la salute pubblica, diversamente si avrebbe una lesione individuale.

(3) Tale ipotesi aggravata prevista è da ritenersi priva di valenza pratica in conseguenza della abolizione della pena di morte (v. art. 17).

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 6773/2023

2Cass. pen. n. 12323/2021

3Cass. pen. n. 48548/2018

4Cass. pen. n. 25547/2018

5Cass. pen. n. 9133/2017

6Cass. pen. n. 45001/2014

7Cass. pen. n. 15216/2007

8Cass. pen. n. 6651/1985