Articolo 440 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari

Dispositivo

Note

(1) Tale fattispecie viene considerata come un'ipotesi di frode, tuttavia è rimarcata la possibile la configurazione del reato in esame anche nelle ipotesi nelle quali la condotta non sia realizzata con atti occulti o fraudolenti o espressamente vietati dalla legge.

(2) La condotta deve essere compiuta prima che le sostanze alimentari siano state somministrate alle singole persone che le devono consumare, solo così può dirsi tutelata la salute pubblica, diversamente si avrebbe una lesione individuale.

(3) Si tratta di una circostanza aggravante, tuttavia alcuni autori propendono per considerarla un'ipotesi incriminatrice autonoma.

(4) Le sostanze sono definite medicinali se introdotte nell'organismo, in dosi corrette, hanno un effetto diagnostico, profilattico, terapeutico o anestetizzante. Vi rientrano anche i prodotti erboristici, qualora abbiano proprietà curative, e quelli cosmetici, in presenza di riconosciuti effetti terapeutici.

Massime giurisprudenziali (22)

1Cass. pen. n. 6773/2023

2Cass. pen. n. 54083/2017

3Cass. pen. n. 339/2017

4Cass. pen. n. 53747/2014

5Cass. pen. n. 22618/2014

6Cass. pen. n. 50566/2013

7Cass. pen. n. 17979/2013

8Cass. pen. n. 604/2010

9Cass. pen. n. 20391/2005

10Cass. pen. n. 20999/2004

11Cass. pen. n. 7170/1997

12Cass. pen. n. 6204/1997

13Cass. pen. n. 2953/1997

14Cass. pen. n. 5411/1994

15Cass. pen. n. 4436/1994

16Cass. pen. n. 11395/1993

17Cass. pen. n. 7260/1993

18Cass. pen. n. 2555/1993

19Cass. pen. n. 4026/1992

20Cass. pen. n. 4765/1992

21Cass. pen. n. 1007/1966

22Cass. pen. n. 1503/1966