Articolo 466 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Confisca

Dispositivo

Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo [444] del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli [453], [454], [455], [460] e [461] è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell’articolo [322] (1).

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 2, D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202 con decorrenza dal 24 novembre 2016.