Articolo 467 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto

Dispositivo

Note

(1) Per sigillo s'intende quello recante la dicitura "Repubblica italiana" e il relativo stemma, usato per la vidimazione di leggi e altri atti del Governo.

(2) Non vi rientrano dunque le condotte di alterazione e soppressione, che invece, secondo una dottrina minoritaria, dovrebbero dirsi implicitamente integranti le condotte in esame, che quindi in tale prospettiva andrebbero considerate in senso ampio.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 13271/1999

2Cass. pen. n. 1977/1997

3Cass. pen. n. 8082/1991

4Cass. pen. n. 3291/1983