Articolo 470 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di un'autonoma figura di reato rispetto alle precedenti e qualora si profilassero tra loro delle sovrapposizioni, il conflitto si risolve in ragione del fatto che il trattamento sanzionatorio previsto è il medesimo.

(2) Per impronte si intendono si segni apposti da organi pubblici per attestare la provenienza di un documento, ovvero il compimento di particolari attività o le caratteristiche di una cosa.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. pen. n. 43027/2010

2Cass. pen. n. 24696/2010

3Cass. pen. n. 8414/2004

4Cass. pen. n. 5607/2000

5Cass. pen. n. 10297/1996

6Cass. pen. n. 763/1996

7Cass. pen. n. 3998/1995

8Cass. pen. n. 1483/1992

9Cass. pen. n. 6438/1991

10Cass. pen. n. 832/1985

11Cass. pen. n. 10323/1983