Articolo 471 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Uso abusivo di sigilli e strumenti veri

Dispositivo

Note

(1) Per sigillo s'intende quello recante la dicitura "Repubblica italiana" e il relativo stemma, usato per la vidimazione di leggi e altri atti del Governo.

(2) Quale presupposto del reato in esame, la disposizione richiede che il soggetto agente si trovi nel possesso illegittimo di sigilli o strumenti di pubblica autenticazione e certificazione. Secondo parte della dottrina rileva anche il possesso occasionale, sulla base della considerazione che viene in rilievo l'abusività dell'uso, non del modo dell'impossessamento.

(3) La dottrina prevalente ritiene che profitto e danno siano elementi indispensabili alla consumazione del reato, ma non devono essere necessariamente patrimoniali.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 8652/2008

2Cass. pen. n. 38333/2001