Articolo 472 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta
Dispositivo
Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati (1), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati (2).
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare [692].
Note
(1) Per pesi e misure comunque alterati si fa riferimento ai casi in cui sono state apportate delle modifiche che alterino indirettamente il risultato della pesatura o della misurazione.
(2) Uso e detenzione sono due condotte alternative, la seconda rimane assorbita dalla prima.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 4313/1996
Il reato di falso ideologico in atto pubblico concorre con quello di frode fiscale ipotizzato dall'art. 4 della L. 7 agosto 1982, n. 516. È pur vero, infatti, che tale norma prevede un'ipotesi di falsità ideologica, punendo l'emissione di fatture o altri documenti contabili con «l'indicazione di nomi diversi da quelli veri, in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono». Peraltro, ai fini dell'integrazione di questa fattispecie, è sufficiente una falsità relativa a un documento privato, sicché, quando il documento contabile è rappresentativo di un atto pubblico, la fattispecie stessa si arricchisce di un ulteriore elemento lesivo e l'autore deve rispondere di entrambi gli illeciti. (Fattispecie relativa all'emissione di documenti di accompagnamento di prodotti vitivinicoli con false indicazioni sulle generalità dei destinatari delle merci).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4313 del 26 aprile 1996)