Articolo 474 bis Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Confisca
Dispositivo
(1)Nei casi di cui agli articoli [473] e [474] è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell’art. [322].
Si applicano le disposizioni dell’art. [240], commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, o l’illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza (2).
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.
Note
(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 15, comma 1, lett. c), della l. 23 luglio 2009, n. 99.
(2) La confisca non sarà applicata solo se viene provato che l'attività illecita non può essere imputata al soggetto, nemmeno a titolo di colpa.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. pen. n. 16516/2024
In tema di tutela penale della proprietà industriale, la confisca dei beni oggetto di contraffazione o che, pur non essendo contraffatti, sono messi in commercio da un soggetto sprovvisto della legittimazione a distribuirli, disposta unitamente al decreto di archiviazione, è legittima, in quanto obbligatoria ai sensi dell'art. 474-bis c.p., solo se il provvedimento è emesso per cause che non incidono sulla sussistenza del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e il reato. (Nel caso in esame il g.i.p. aveva archiviato il procedimento affermando la non confondibilità con l'originale di un autoveicolo recante l'apposizione sulla carrozzeria della dicitura "Replica", e quindi per una causa attinente alla materialità del fatto-reato).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 16516 del 23 febbraio 2024)
2Cass. pen. n. 7940/2019
In materia di delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, è legittima, in quanto obbligatoria ai sensi dell'art. 474-bis cod. pen., richiamato dall'art. 517-ter, comma terzo, cod. pen., la confisca dei beni oggetto di contraffazione o che, pur non essendo contraffatti, sono messi in commercio da un soggetto sprovvisto della legittimazione a distribuirli, disposta unitamente al decreto di archiviazione emesso per cause che non incidono sulla sussistenza del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e il reato.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7940 del 12 dicembre 2019)
3Cass. pen. n. 49478/2019
La confisca di cui all'art. 474-bis cod. pen. presuppone una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, alle quali non può essere equiparata la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., non essendo tale decisione idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 49478 del 13 novembre 2019)
4Cass. pen. n. 21492/2019
È ammissibile e rituale il sequestro probatorio, avente per oggetto prodotti recanti un marchio ritenuto contraffatto, disposto in pendenza di un giudizio civile, preordinato ad accertare la titolarità del marchio e la legittimità dell'uso dello stesso, una volta ritenuta l'astratta sussumibilità del fatto nell'ipotesi criminosa ex art. 474 cod. pen., ovvero il "fumus commissi delicti" in relazione al quale le cose sequestrate ricevono la qualifica di corpo del reato. (Fattispecie relativa ad articoli recanti il marchio "Supreme", oggetto di provvedimento di diniego dell'Ufficio europeo marchi, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva escluso che tale decisione avesse conseguenze automatiche sulla registrazione del marchio nel territorio nazionale).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 21492 del 20 marzo 2019)
5Cass. pen. n. 41040/2015
Sono oggetto di confisca obbligatoria, e quindi di sequestro preventivo ad essa funzionale, gli immobili utilizzati per la produzione di prodotti commerciali contraffatti, in quanto si tratta di beni che sono serviti a commettere il reato di commercio di prodotti con segni falsi.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 41040 del 12 ottobre 2015)
6Cass. pen. n. 49717/2013
In tema di confisca, il giudice, prima di disporre la misura ablatoria prevista dall'art. 474-bis comma secondo cod. pen., in relazione ai beni nella disponibilità del reo per un valore corrispondente al profitto dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen, deve verificare se sia avvenuta la restituzione delle cose sequestrate, anche quando nel corso del procedimento sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di assoluzione, attesa la non immediata esecutività delle sue disposizioni restitutorie.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 49717 del 10 dicembre 2013)
7Cass. pen. n. 27961/2011
Sono oggetto di confisca obbligatoria, e quindi di sequestro preventivo ad essa funzionale, gli immobili utilizzati per il deposito di prodotti commerciali contraffatti, in quanto si tratta di beni che sono serviti a commettere il reato di commercio di prodotti con segni falsi.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 27961 del 15 luglio 2011)