Articolo 474 ter Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Circostanza aggravante
Dispositivo
(1)Se, fuori dai casi di cui all’articolo [416], i delitti puniti dagli articoli [473] e [474], primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate (2), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall’articolo [474], secondo comma.
Note
(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 15, comma 1, lett. c), della L. 23 luglio 2009, n. 99.
(2) Il riferimento è alle ipotesi di detenzione e vendita di merce contraffatta poste in essere in maniera professionale e non, quindi, occasionale.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 47329/2023
La competenza per territorio per il reato di cui agli artt. 474 e 474-ter c.p. si determina in relazione al luogo in cui i beni contraffatti fanno ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui rimangano ignote le modalità ed il luogo in cui la merce ha superato il confine nazionale, il luogo è quello di consumazione della fattispecie, che coincide con il primo luogo in cui la merce contraffatta compare nel territorio nazionale. (Nella specie, essendo rimaste ignote le modalità ed il luogo in cui la merce ha superato il confine nazionale, deve essere individuato in Frosinone, primo luogo in cui i telefoni contraffatti fanno comparsa nel territorio nazionale per essere successivamente distribuiti ai singoli acquirenti dalle dipendenti della società PT.)(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 47329 del 20 settembre 2023)