Articolo 486 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato

Dispositivo

Note

(1) La disposizione in esame non si riferisce esclusivamente al vantaggio patrimoniale, quindi può consistere in qualsiasi utilità anche di natura morale e temporanea.

(2) Tale titolo può derivare dalla legge o da un negozio privato, in ogni caso deve essere titolo lecito di possesso. Diversamente si integra la fattispecie di cui all'art. 488.

(3) L'espressione "atto privato produttivo di effetti giuridici" sembra accogliere un concetto di scrittura privata in senso ampio, ovvero comprensivo di tutti gli atti che sono potenzialmente produttivi di effetti giuridici.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. pen. n. 26994/2003

2Cass. pen. n. 3088/1999

3Cass. pen. n. 12883/1989

4Cass. pen. n. 5357/1983

5Cass. pen. n. 6978/1981

6Cass. pen. n. 6034/1981

7Cass. pen. n. 2832/1981

8Cass. pen. n. 4400/1980

9Cass. pen. n. 8938/1977

10Cass. pen. n. 172/1971