Articolo 487 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico
Dispositivo
Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco [486], del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo [486] (1), vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli [479] e [480] (2).
Note
(1) Rispetto alla disposizione precedente, qui il presupposto della condotta è il possesso del foglio in capo al soggetto attivo, sulla base di un titolo che deve trovare giustificazione nelle ragioni legate all'ufficio del pubblico ufficiale stesso.
(2) La norma in esame, a differenza della precedente, non richiede l'uso dell'atto abusivamente realizzato, quindi è sufficiente per integrare il reato in esame la mera compilazione del foglio.