Articolo 495 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali

Dispositivo

(1)Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali (2), è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria.

Note

(1) L'articolo è stato introdotto dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, poi convertito in l. 24 luglio 2008, n. 125.

(2) La disposizione in esame considera l'ipotesi di falsità personale, cioè di alterazione di parti del corpo utili all'identificazione, per tali intendendosi non solo i tratti somatici del corpo.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 17292/2009

Il reato di fraudolenta alterazione per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali (art. 495 ter c.p.) ha natura istantanea e non permanente, in quanto si consuma con un unico atto in un preciso momento temporale. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale della libertà ha annullato il provvedimento di custodia cautelare in carcere - nei confronti di un soggetto indagato in ordine al reato di cui all'art. 495 ter per alterazione delle proprie impronte digitali - ritenendo che non potesse rispondere di detto reato un soggetto che aveva proceduto all'ablazione delle proprie creste papillari prima dell'entrata in vigore della L. n. 125 del 2008, introduttiva del succitato art. 495 ter c.p.).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17292 del 23 aprile 2009)