Articolo 495 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri

Dispositivo

Note

(1) L'articolo inserito dalla l. 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica.

(2) Il certificatore di firme elettroniche è colui che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche e che fornisce altri servizi connessi con quest'ultime ovvero rilascia certificati idonei ad attribuire validità alle firme elettroniche e digitali, le quali, a determinate condizioni di legge, sostituiscono la firma materiale, nonché timbri, sigilli, etc.