Articolo 495 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato introdotto dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, poi convertito in l. 24 luglio 2008, n. 125.

(2) La disposizione in esame considera l'ipotesi di falsità personale, cioè di alterazione di parti del corpo utili all'identificazione, per tali intendendosi non solo i tratti somatici del corpo.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 17292/2009