Articolo 503 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Serrata e sciopero per fini non contrattuali

Dispositivo

Note

(1) Risulta necessario che l'abbandono o la turbativa del lavoro siano posti in essere da una pluralità di agenti, in modo che così venga turbata la continuità e la regolarità dell'attività lavorativa.

(2) La Corte Costituzionale ha dichiarato con sent. 27 dicembre 1974, n. 290 costituzionalmente illegittimo l'articolo in esame nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare. Ora dunque ai fini dell'integrazione del reato in esame viene richiesta la finalità eversiva di aggressione e sovvertimento dell'ordine democratico.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 916/1973