Articolo 503 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Serrata e sciopero per fini non contrattuali
Dispositivo
Il datore di lavoro o i lavoratori (1), che per fine politico (2) commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a euro 1.032, se si tratta di un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a euro 103, se si tratta di lavoratori.
Note
(1) Risulta necessario che l'abbandono o la turbativa del lavoro siano posti in essere da una pluralità di agenti, in modo che così venga turbata la continuità e la regolarità dell'attività lavorativa.
(2) La Corte Costituzionale ha dichiarato con sent. 27 dicembre 1974, n. 290 costituzionalmente illegittimo l'articolo in esame nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare. Ora dunque ai fini dell'integrazione del reato in esame viene richiesta la finalità eversiva di aggressione e sovvertimento dell'ordine democratico.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 916/1973
Il delitto di serrata si consuma nel luogo (in relazione al quale va, quindi, individuata la competenza territoriale) in cui viene effettivamente sospeso il lavoro, secondo le modalità di cui agli artt. 502, 504 e 506 c.p. e non nel luogo nel quale avviene la proclamazione della serrata.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 916 del 15 maggio 1973)