Articolo 504 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero

Dispositivo

Note

(1) La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tale disposizione, con sent. 2 febbraio 1983, n. 165, relativamente alla parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero di impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare. Di conseguenza ora deve intendersi che la finalità qui richiesta è quella diretta a sovvertire l'ordinamento costituzionale o a turbare i libero esercizio dei poteri inerenti alla sovranità popolare.

(2) Con sent. 28 dicembre 1962, n. 123 la Corte Costituzionale ha definito inapplicabili le sanzioni previste dalla norma in esame qualora lo sciopero sia promosso per fini economici, di conseguenza rilevano solo la serrata e lo sciopero cosiddetti eversivi ovvero diretti a sovvertire l'ordinamento costituzionale.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 11796/1999