Articolo 504 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero
Dispositivo
Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo [502] è commesso con lo scopo di costringere l'Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa (1), si applica la pena della reclusione fino a due anni [505], [510]-[512] (2).
Note
(1) La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tale disposizione, con sent. 2 febbraio 1983, n. 165, relativamente alla parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero di impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare. Di conseguenza ora deve intendersi che la finalità qui richiesta è quella diretta a sovvertire l'ordinamento costituzionale o a turbare i libero esercizio dei poteri inerenti alla sovranità popolare.
(2) Con sent. 28 dicembre 1962, n. 123 la Corte Costituzionale ha definito inapplicabili le sanzioni previste dalla norma in esame qualora lo sciopero sia promosso per fini economici, di conseguenza rilevano solo la serrata e lo sciopero cosiddetti eversivi ovvero diretti a sovvertire l'ordinamento costituzionale.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 11796/1999
Non integra il reato di cui all'articolo 504 c.p. la c.d. serrata dei piccoli esercenti attuata per motivi economici inerenti all'attività aziendale, essendo tali manifestazioni estranee a qualsiasi conflitto tra datori di lavoro e lavoratori subordinati, da considerare, quindi, come una «legittima forma di sciopero». (Nella specie la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva lavoratori subordinati e comunque la natura della manifestazione escludeva ripercussioni apprezzabili su eventuali rapporti di lavoro e non vi era attinenza con vertenze sindacali o con i diritti dei dipendenti).–Per escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 504 c.p. e ricondurre la fattispecie all'ipotesi di cui all'art. 506 c.p., è necessario che la serrata non attenga a vertenze di carattere sindacale o a diritti dei lavoratori dipendenti, che la stessa non abbia durata considerevole tale da incidere su eventuali rapporti di lavoro subordinato e che non sussistano lesioni degli interessi dell'economia pubblica.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11796 del 7 luglio 1999)