Articolo 505 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta

Dispositivo

Note

(1) La Corte Costituzionale con sent. 28 dicembre 1968, n. 123 ha precisato che sono inapplicabili le sanzioni previste a carico dei lavoratori che scioperano per solidarietà con altri enti lavoratori scioperanti ove l'affinità delle esigenze che motivano l'agitazione degli uni e degli altri sia tale da far ritenere fondatamente che senza l'associazione di tutti in uno sforzo comune esse rischino di rimanere insoddisfatte.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 7595/1975

2Cass. pen. n. 7588/1975