Articolo 514 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Frodi contro le industrie nazionali

Dispositivo

Note

(1) Il nocumento rileva qualora abbia una rilevanza su scala nazionale, quindi non basta che abbiano subito danni singole aziende, ma occorre che il pregiudizio riguardi l'industria in generale.

(2) Si tratta di una fattispecie speciale rispetto a quelle previste rispettivamente dagli articoli473 e474.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 38906/2013

2Cass. pen. n. 8250/1986