Articolo 514 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Frodi contro le industrie nazionali
Dispositivo
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi [2563]-[2574] contraffatti o alterati [473], [474], cagiona un nocumento (1) all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata [64] e non si applicano le disposizioni degli articoli [473] e [474] [518] (2).
Note
(1) Il nocumento rileva qualora abbia una rilevanza su scala nazionale, quindi non basta che abbiano subito danni singole aziende, ma occorre che il pregiudizio riguardi l'industria in generale.
(2) Si tratta di una fattispecie speciale rispetto a quelle previste rispettivamente dagli articoli473 e474.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 38906/2013
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 514 c.p., il danno all'industria nazionale, pur potendo riguardare un singolo settore, deve essere comunque di proporzioni consistenti, tali da ingenerare la diminuzione del volume di affari o l'offuscamento del buon nome della produzione interna o di un suo settore, facendo venir meno negli acquirenti l'affidamento sulla originalità dei prodotti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrasse il delitto di cui all'art. 474 e non quello di cui all'art. 514 c.p. la contraffazione dei marchi di un noto stilista relativi ad un rilevante numero di camicie).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 38906 del 21 maggio 2013)
2Cass. pen. n. 8250/1986
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 514 c.p. («frodi contro le industrie nazionali») è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale. In tal caso anzi il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8250 del 12 agosto 1986)