Articolo 517 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall’art. 15, comma 1, lett. e), della l. 23 luglio 2009, n. 99.

(2) L'indicazione geografica è rappresentata da un elemento distintivo che identifica un prodotto agroalimentare con un determinato territorio, dal quale trae origine.

(3) La denominazione di origine rimanda alla catalogazione dei prodotti sulla base delle proprie caratteristiche fisiche e organolettiche.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 13767/2024

2Cass. pen. n. 49889/2019

3Cass. pen. n. 28354/2016