Articolo 517 quinquies Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Circostanza attenuante
Dispositivo
(1)Le pene previste dagli articoli [517] e [517] sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli [517] e [517], nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti (2).
Note
(1) Tale articolo è stato aggiunto dall’art. 15, comma 1, lett. e), della l. 23 luglio 2009, n. 99.
(2) Si tratta di attenuanti tra loro alternative, quindi non cumulabili.